vero?
C’è chi è molto fiero di te…
"Signore cos’è successo?"
"Nulla, ho solo fatto piangere una donna"
"Com’è accaduto?"
"L’ho messa nuda davanti uno specchio ed ho spento la luce"
"Signore, l’ideale con le donne sarebbe quello di farle piangere il meno possibile; le lacrime delle donne sono veleno per la loro bellezza, si dice che ogni lacrima le rubi un’ora di gioventù"
"Per questo noi invecchiamo meglio?"
"Si, signore, noi invecchiamo meglio ma moriamo prima, perchè non siamo capaci di far scorrere fuori il nostro veleno"
"E lo specchio? Loro sono peggiori, vedi, quando ho spento la luce ha pianto perchè non riusciva più a vedersi nuda e ne ha sofferto, succede sempre così, tutte innamorate di se…"
"Signore mi permetto di contraddirla nuovamente, ha pianto perchè non vedeva più voi riflessi in un’unica immagine"
"Va via e spegni anche quell’ultima lampada, che io possa immaginare nel buio i suoi mille sorrisi"
"Come desidera"
Alla capitale oggi ho visto l’Italia peggiore, quella che protesta e non sa perchè, quella che non avrebbe motivo per protestare, ho visto la sinistra farabutta che strumentalizza insegnanti, studenti e bambini per avere uno scudo politico. Ho visto l’Italia che tifa per l’arretratezza, l’Italia scansafatiche e pelandrona, quella che quarda alla caduta dell’albero e non alla crescita della foresta.
Chiunque abbia appoggiato la manifestazione senza aver letto la legge, dovrebbe ripugnarsi di se stesso ed ha tutto il mio disprezzo. Prender posizioni senza conoscere è abietto, manifestare è lo stadio subito successivo alla rozzezza umana. Scendere in piazza senza sapere è la morte della civiltà. Complimenti all’opposizione, complimenti alle menzogne.
Oggi con i colleghi abbiamo letto il testo della legge, chi era di sx si è vergognato per aver appoggiato fino a quel momento tesi inesistenti apparse su giornali che da settimane bombardano i lettori. Quelli che sono di sx ed hanno letto la legge si sono sentiti presi in giro dal loro partito.
Vi do modo di leggere il testo integrale:
DECRETO LEGGE 137 dell’1 settembre 2008
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione)
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti)
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria)
1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.
Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinchè le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)
1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».
Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.
5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 8.
(Norme finali)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TROVATEMI L’UNIVERSITA’!
I LICENZIAMENTI COME SA ANCHE UN CRETINO TOTALE NON SONO POSSIBILI TRATTANDOSI DI PUBBLICO IMPIEGO E COMUNQUE NON SONO NEANCHE LONTAMANETE VENTILATI.
INFINE IL REFERENDUM, anche gli incliti sanno che non è ammissibile alcun tipo di referendum che decida sulla disposizione della finanza pubblica…altra menzogna Walter?
Aggiungiamo che con la riforma verranno tagliati circa 130mln di Euro alla scuola privata…
RAGIONATE CON LA VOSTRA TESTA.
(ASCA) – Roma, 28 ott – Un taglio di 133 milioni di euro per il 2009 alla scuola privata paritaria. La decurtazione di risorse e’ prevista nel ddl di bilancio, all’interno delle tabelle del Ministero dell’Istruzione. In particolare, si passa dai 535 milioni previsti per il 2008, a 402 milioni nel 2009, a 406 nel 2010 e a 317 nel 2011.
A chi scommette senza pensare a quanto c’è da perdere, a chi pensa che la solitudine della compagnia sia sempre meglio della solitudine e basta. A chi del fare e disfare ha fatto un delicatissimo motore per la propulsione, a chi crede che 2 mezze vite siano meglio di una vita intera, a chi crede nei miti e pensa che inseguirli sia ancora più comodo di raggiungerli.
Chiedete a chi con la polvere non ci parla, ci passa un panno, la mette in un fazzoletto e se la porta appresso. Chiedete a chi passa notti in bianco ad amare e pensare strategicamente a quanto sia bello amare. Chiedete il consiglio a chi crede nella forza della ripicca ma poi è troppo pigro per vendicarsi. A chi ha in mente alcune date, stranamente tutte coincidenti con fallimenti catastrofici.
Chiedete a chi, quando ha rabbia, la coltiva e ne fa un quandro suprematista (chi non conosce il "suprematismo" è meglio che lo impari) alla Malevič così da poterne godere da solo, senza condividerla con gli altri…
Chiedetelo a lui e quando lo avrete chiesto vedrete che non vi risponderà affatto, perchè i consigli si danno quando uno non ha mai usato modi di dire, ma sguardi.
Kazimir Severinovič Malevič
Quadrato nero, 1915, olio su tela, Museo di Stato Russo di San Pietroburgo.
innamorarsi significa sempre rinnamorarsi di se stessi.
La polizia deve intervenire contro gli sudenti per due semplici motivi:
Art. 340 Codice Penale Interruzione dei pubblici servizi.
Art. 633 Codice Penale Invasione di terreni o edifici
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto e’ commesso da piu’ di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu’ di dieci persone, anche senza armi.
Ricordiamo che si chiede l’intervento della Polizia, non dei picchiatori delle guerriglie sudamericane. Quindi mi stupisco anche dove sia l’orrore di una richiesta del genere.
Sul resto non si discute: la rivolta è dei Baroni non degli studenti, i professori terrorizzati dai sacrosanti tagli di cattedre e relativi tagli dei docenti, portano gli studenti alla manifestazione. Semplice, questo è quello che c’è dietro la notizia.
E venne il giorno in cui lo stato di Israele bacchettò la Santa Sede. Il giorno è oggi, Isaac Herzog, ministro degli Affari Sociali dello stato di Davide, ha comunicato a mezzo stampa che la beatificazione di Pio XII è "inaccettabile" poichè egli "sapeva di quello che accadeva in Europa con il nazismo ed ha taciuto".
Partiamo da un rapido excursus su Pio XII -Papa Pacelli per intenderci-, cominciò giovanissimo la sua frequentazione con la madre chiesa, terzogenito di avvocato rotista e Camerlengo di Pio XI, salì al soglio nel 1939; anno non proprio tranquillo per la storia europea, regnò fino al 1958.
Ok, la storia è questa.
La polemica tra la Chiesa Cattolica e gli Israeliti è lunga quanto è lungo il cristianesimo. Si incominciò col dire che gli ebrei erano i deicidi, si continuò con la preghiera del precetto pasquale che includeva -su per giù- la frase : Buon Dio proteggi anche il perfido giudeo.
Insomma non proprio rose e fiori, ma torniamo a noi, durante la seconda guerra mondiale gli ebrei hanno sempre ritenuto che il Papa non avesse mosso un dito, non avesse speso una parola in loro aiuto, dimenticando evidentemente l’enciclica del 1939 Summi Pontificatus, dove il Papa attaccava ogni forma di totalitarismo, e la partecipazione dello stesso Pacelli alla "orchestra nera" un programma per neutralizzare il nazismo ed estromettere Hitler dalla guida della germania.
Quisquiglie, ma se ci aggiungiamo che stime accreditate (enciclopedia britannica su tutte) parlano di circa 600mila ebrei salvati dalla Chiesa Cattolica e ricordiamo che quando le SS chiesero 50kg d’oro per non deportare gli ebrei di Roma, 20kg furono dati dalla Chiesa, la opinione forse cambia. Insomma il buon Pacelli non mi sembra il primo fautore del Nazismo.
Bene, di cosa si discute? Si discute che una teocrazia, lo stato di Israele, questiona le scelte di una monarchia indipendente, e badate scelte non politiche, non solo politiche, ma deliziosamente trascendenti quali la beatificazione di un Papa.
Un ministro israeliano ha confessato che è inaccettabile la beatificazione di un Papa. Bene, io non ricordo esternazioni pari dalla Città del Vaticano, quando Israele attaccava con nonchalance civili palestinesi. Israele, sopraffina democrazia, dove per ottenere passaporto celermente devi essere ebreo, s’immischia in affari che non competono.
Inoltre, il ministro Israeliano, per avvalorare la colpevolezza di Pio XII, ha citato la Bibbia nella parte in cui dice "Tu non permetterai che si versi il sangue del vicino", al ministro andrebbe chiesto se con "il vicino" si può anche intendere il palestinese o il libanese, i loro vicini geografici, se questo non è un autogol…
Concludendo, il Sanfedista, ricorda a tutti che la Santa Romana Chiesa è indipendente nelle sue scelte, politiche e ancor di più religiose e consiglia allo stato di Israele di dare una lettura al loro profeta Cristo, quando dice: non guardare la pagliuzza che c’è nell’occhio del tuo vicino se nel tuo…
vs
L’avvento del Messia produrrà un unico mutamento: gli stolti si renderanno conto di essere stolti e ne proveranno vergogna.
L’insoddisfazione porta a rivedere tutto il bene attraverso gli occhi della sfiducia. Come un giro di chitarra in summertime, proprio prima che il tutto si rischiari e la voce di joplin tranquillizzi quando la novocaina fa effetto…
Noi siamo l’insoddisfazione, noi siamo il bene, noi la novocaina, noi la chitarra. Semplifichiamoci solo un po’ e regaliamo agli altri davvero il prezioso di noi, il resto viene e se non viene c’è sempre Janis Joplin.
Io sapevo che il martire è colui che sacrifica la propria vita per una causa meritevole e massimamente condivisa.
Pensando alla frase e collegandola allo scrittore d’inchiesta (sic) Roberto Saviano, i conti non mi tornano. Eppure l’ho riletta, ma c’è qualcosa che non gira nel paragone. All’inizio pensavo si trattasse della "causa meritevole", ma poi no, la causa meritevole ci sarebbe pure: chi potrebbe mai opinare che la produzione di un bestseller non è causa meritevole? Poi ho pensavo alla "condivisione", pure quello ci sta: effettivamente il moderno bardo delle malefatte camorristiche ha portato avanti un’opera didascalica; ha fatto conoscere al resto del mondo come si vive in alcuni lembi ai confini dell’impero.
Non mi sono dato per vinto. L’ho trovata: la cosa che stride tra la definizione di martirio e Saviano è il fatto che il secondo è ancora in vita.
Sì: vita era la parola che m’ingarbugliava la mente. Perchè, diciamocelo, per essere martire devi essere morto; è una imprescindibile condicio sine qua non.
Poco male: la camorra, i clan, vogliono ora rimediare e dare a tutti noi la soddisfazione di un nuovo martire. Continuando, diceva qualcuno: meglio un coglione vivo che un martire morto. Non fa per me, i coglioni sono due, due sono quelli utili, gli altri sono in esubero. I martiri servono vivi, lo so non sarebbero più martiri, ma a chi importa?
Saviano con la sua opera, mal scritta e mal romanzata da atti processuali, ha però compiuto un altissimo servigio alla Nazione: ha dato una faccia a chi combatte la camorra, ha creato un’icona, un Falcone, un Che Guevara, un personaggio con cui identificarsi quando la morsa è stretta.
Non penso che il romanzo Gomorra sia un’opera letterariamente pregevole, anzi credo sia un’operazione del peggior marketing alla "cavalchiamo la tigre", ma nemmeno il Mein Kampf era scritto bene o proponeva nuove soluzioni eppure quante coscienze ha smosso.
Gomorra è un catalizzatore di speranza, è il volto ad un sentimento, un riflettore acceso nel buio della notte.
Saviano con la sua creatura è riuscito a porre una bandiera alla quale rivolgersi. Non rileva se scrive bene, se le cose che dice sono esatte, ci interessa che sia riuscito a creare una figura da contrapporre all’eroe cattivo. Proprio come Falcone e Borsellino, e non importa che i due magistrati lottavano attivamente e con successo, importa che erano divenuti un simbolo, come Saviano.
I tempi che corrono sono quelli che sono. Non vedo Maradona, non vedo Fellini, non vedo Picasso e non vedo Kennedy ma non vedo neppure Montale, e allora teniamoci stretti le nostre stelle polari di serie B. Perchè se di mediocrità bisogna vivere che si viva di suprema mediocrità, se a Marlon Brando si sono sostituiti i tronisti ben venga che a Borsellino si sostituisca Saviano. Ben venga che ci sia ancora qualcuno che porti la tiara del martire, di poliesteri magari ma quanto ne abbiamo bisogno…
oops forse è più indicato questo…